La Legge 104/1992 è la legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità. Sancisce il diritto all'educazione e all'istruzione nelle sezioni e classi comuni di ogni ordine e grado (art. 12) e affida ai docenti di sostegno un ruolo di contitolarità con i docenti curricolari (art. 13): non una delega esclusiva, ma una corresponsabilità educativa e didattica condivisa da tutto il consiglio di classe, con diritto di voto per tutti gli alunni in sede di scrutinio.
Il D.Lgs 66/2017, attuativo della delega della Legge 107/2015 e successivamente modificato dal decreto correttivo D.Lgs 96/2019, ha aggiornato il sistema introducendo il Profilo di Funzionamento su base ICF, che sostituisce la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale. Ha inoltre ridefinito i gruppi di lavoro per l'inclusione: il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo), a livello di singolo alunno, elabora e approva il PEI con la famiglia e le figure professionali coinvolte; il GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione), a livello di istituto, supporta il collegio dei docenti nella definizione del Piano per l'Inclusione; il GIT e il GLIR operano rispettivamente a livello territoriale e regionale, in particolare per la quantificazione delle risorse di sostegno.
Alla base di questo impianto vi è il modello ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, OMS 2001), che adotta una prospettiva bio-psico-sociale: il funzionamento della persona è l'esito dinamico dell'interazione tra condizioni di salute e fattori contestuali, ambientali e personali, che possono agire da barriere o da facilitatori. È su questa base che si redige il PEI (Piano Educativo Individualizzato), documento riservato agli alunni con disabilità certificata ai sensi della L.104/1992, da tenere distinto dal PDP (Piano Didattico Personalizzato), previsto invece dalla Legge 170/2010 per gli alunni con DSA. Il modello nazionale di PEI e le relative Linee Guida sono stati adottati con il Decreto Interministeriale 182/2020.
Sul piano pedagogico, il passaggio dal paradigma dell'integrazione a quello dell'inclusione segna uno spostamento di prospettiva: non è più solo la persona con disabilità ad adattarsi al contesto scolastico, ma è il contesto — l'ambiente, la didattica, l'organizzazione della classe — a trasformarsi per rispondere ai bisogni di tutti gli alunni. Strumenti come il cooperative learning, il peer tutoring, l'Universal Design for Learning e le tecnologie assistive diventano così leve di un'inclusione che coinvolge l'intero gruppo classe, in coerenza con l'Index for Inclusion di Booth e Ainscow.
1. La Legge 104/1992 è definita 'legge quadro' perché:
La L.104/1992 è la legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, cornice generale poi specificata da decreti attuativi come il D.Lgs 66/2017. (Inclusione — Legge 104/1992 (L.104/1992, art. 1))
2. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992, la 'connotazione di gravità' della situazione di handicap rileva in particolare per:
L'art.3 comma 3 definisce la situazione di gravità, che incide sulla quantità di risorse e misure di sostegno assegnate, non sull'esonero dalla valutazione. (Inclusione — Legge 104/1992 (L.104/1992, art. 3))
3. L'art. 12 della Legge 104/1992 sancisce il diritto all'educazione e all'istruzione della persona con disabilità:
L'art.12 riconosce il diritto all'istruzione nelle sezioni e classi comuni di ogni ordine e grado, incluso il livello universitario, superando la logica delle classi differenziali. (Inclusione — Legge 104/1992 (L.104/1992, art. 12))
4. Quale legge, precedente alla 104/1992, abolì le classi differenziali e avviò l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità nella scuola comune?
La Legge 517/1977 abolì le classi differenziali e introdusse la programmazione educativa individualizzata, ponendo le basi dell'integrazione poi consolidata dalla L.104/1992. (Inclusione — Legge 104/1992 (L.517/1977))
5. Un consiglio di classe deve elaborare il documento per uno studente con certificazione ai sensi della Legge 104/1992. Il documento da redigere è:
Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della L.104/1992 si redige il PEI; il PDP è invece lo strumento previsto per gli alunni con DSA e altri BES non certificati L.104. (Inclusione — Legge 104/1992 / PEI (D.Lgs 66/2017, art. 7))
6. Una famiglia chiede alla scuola di attivare per il figlio, con diagnosi di dislessia (nessuna certificazione L.104), misure compensative e dispensative. Lo strumento corretto è:
Per gli alunni con DSA (Legge 170/2010) si predispone il PDP con misure compensative e dispensative; il PEI riguarda invece gli alunni con disabilità certificata L.104/1992. (Inclusione — Legge 104/1992 / L.170/2010)
7. Nel testo della Legge 104/1992, i docenti di sostegno, rispetto alla sezione o classe in cui operano:
L'art.13 comma 6 della L.104/1992 stabilisce che gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e classi in cui operano, partecipando alla programmazione e valutazione di tutti gli alunni. (Inclusione — Legge 104/1992 (L.104/1992, art. 13))
8. Quale delle seguenti affermazioni sulla Legge 104/1992 è ERRATA?
La L.104/1992 resta vigente come legge-quadro; il D.Lgs 66/2017 (con il correttivo 96/2019) ne ha attuato e aggiornato l'applicazione in ambito scolastico, senza abrogarla integralmente. (Inclusione — Legge 104/1992 (L.104/1992))
9. La sigla GLH, utilizzata nel quadro della Legge 104/1992 prima delle riforme del 2017, indicava:
I Gruppi di Lavoro Handicap (GLH, a livello di istituto e operativo) erano previsti dalla L.104/1992; il D.Lgs 66/2017 li ha ridefiniti nelle attuali denominazioni GLI (istituto) e GLO (singolo alunno). (Inclusione — Legge 104/1992 / D.Lgs 66/2017)
10. Un dirigente scolastico deve garantire la continuità didattica del docente di sostegno per un alunno con disabilità certificata. Tale principio trova fondamento specifico in:
L'art. 14 del D.Lgs 66/2017, rubricato 'Continuità del progetto educativo e didattico', disciplina la continuità del docente di sostegno per l'alunno con disabilità; l'art. 14 della L.104/1992 riguarda più in generale le modalità di attuazione dell'integrazione. (Inclusione — D.Lgs 66/2017 (art. 14))
11. Secondo la Legge 104/1992, la diagnosi funzionale, nell'impianto originario della legge, era:
Nell'impianto storico della L.104/1992 la diagnosi funzionale, redatta dall'unità sanitaria, descriveva le condizioni psicofisiche dell'alunno; oggi è sostituita dal Profilo di Funzionamento su base ICF (D.Lgs 66/2017). (Inclusione — Legge 104/1992 (L.104/1992, art. 12))
12. In una scuola secondaria, i genitori di un alunno con disabilità (art. 3, L.104/1992) chiedono se il figlio possa sostenere l'esame di Stato con prove adattate coerenti con il PEI. La disciplina delle prove d'esame per gli studenti con disabilità (prove equipollenti o differenziate) trova fondamento generale in:
La normativa sugli esami di Stato, coordinata con la L.104/1992, prevede per gli studenti con disabilità prove equipollenti (con valore ai fini del titolo di studio) oppure prove differenziate coerenti col PEI (che danno luogo all'attestato di credito formativo). (Inclusione — Legge 104/1992 (L.104/1992, art. 16))
13. L'art. 13 della Legge 104/1992, in tema di integrazione scolastica, prevede tra l'altro:
L'art.13 valorizza la programmazione coordinata tra scuola, servizi sociosanitari, enti locali e famiglia come condizione dell'integrazione scolastica. (Inclusione — Legge 104/1992 (L.104/1992, art. 13))
14. Un docente curricolare ritiene che la gestione dell'alunno con disabilità sia compito esclusivo del docente di sostegno e si disinteressa della sua programmazione. Tale atteggiamento è in contrasto con:
La L.104/1992 (art.13) stabilisce che il docente di sostegno è contitolare della classe: la responsabilità educativa e didattica dell'alunno con disabilità è condivisa da tutto il consiglio di classe, non delegata al solo insegnante di sostegno. (Inclusione — Legge 104/1992 (L.104/1992, art. 13))
15. Il docente di sostegno, secondo il quadro normativo vigente, è assegnato:
Il docente di sostegno è assegnato alla classe/sezione ed è contitolare con i docenti curricolari; questo evita la delega esclusiva della relazione educativa al singolo alunno. (Inclusione — Insegnante di sostegno (L.104/1992, art. 13))
16. Il principio di 'corresponsabilità educativa' applicato al sostegno scolastico implica che:
La corresponsabilità implica che l'intero team docente/consiglio di classe condivide la responsabilità didattico-educativa dell'alunno con disabilità, superando la logica della 'delega' al solo sostegno. (Inclusione — Insegnante di sostegno (L.104/1992, art. 13))
17. Quale delle seguenti pratiche è CONTRARIA al principio di contitolarità del docente di sostegno?
La delega esclusiva al docente di sostegno contraddice il principio di contitolarità e corresponsabilità stabilito dalla L.104/1992, che prevede una gestione condivisa da tutto il consiglio di classe. (Inclusione — Insegnante di sostegno (L.104/1992, art. 13))
18. In sede di scrutinio, il docente di sostegno contitolare della classe:
In quanto contitolare della classe, il docente di sostegno partecipa a pieno titolo alla valutazione di tutti gli alunni, non solo di quello con disabilità certificata. (Inclusione — Insegnante di sostegno (L.104/1992, art. 13))
19. La differenza tra 'didattica speciale' e semplice 'assistenza' svolta dal docente di sostegno consiste nel fatto che la didattica speciale:
La didattica speciale è un ambito pedagogico-professionale che elabora strategie e mediatori didattici specifici per l'apprendimento, distinto dall'assistenza materiale svolta da altre figure (es. assistente educativo). (Inclusione — Insegnante di sostegno (didattica speciale))
20. Il passaggio dal paradigma dell''integrazione' a quello dell''inclusione' scolastica comporta, in sintesi, che:
L'inclusione (paradigma promosso dal D.Lgs 66/2017 e dal modello ICF) sposta l'attenzione dal singolo alunno al contesto, che deve rimuovere barriere e valorizzare facilitatori per tutti. (Inclusione — Integrazione vs inclusione (D.Lgs 66/2017))
21. Rispetto all''integrazione', il paradigma dell''inclusione' si distingue in particolare perché:
L'inclusione è un paradigma di sistema che coinvolge l'intero contesto scolastico e tutti gli alunni, superando la logica dell'integrazione centrata sul singolo alunno con disabilità. (Inclusione — Integrazione vs inclusione (D.Lgs 66/2017))
22. Un docente afferma che 'inclusione' e 'integrazione' sono sinonimi intercambiabili. Tale affermazione è:
Integrazione e inclusione descrivono paradigmi distinti: la prima centrata sull'adattamento della persona, la seconda sulla trasformazione del contesto per rispondere ai bisogni di tutti. (Inclusione — Integrazione vs inclusione)
23. L'Index for Inclusion di Booth e Ainscow è uno strumento che:
L'Index for Inclusion è uno strumento internazionale di autovalutazione e sviluppo per le scuole, orientato a promuovere culture, politiche e pratiche inclusive a livello di istituto. (Inclusione — Integrazione vs inclusione (Index for Inclusion, Booth & Ainscow))
24. Le tecnologie assistive nella didattica inclusiva hanno lo scopo primario di:
Le tecnologie assistive sono strumenti e ausili che compensano limitazioni funzionali, favorendo l'autonomia, la comunicazione e la partecipazione dell'alunno, in coerenza col modello bio-psico-sociale. (Inclusione — Insegnante di sostegno / tecnologie assistive)
25. Un consiglio di classe utilizza il cooperative learning e il tutoring tra pari anche come leve per l'inclusione dell'alunno con disabilità. Questa scelta è coerente con:
Strategie come cooperative learning e peer tutoring coinvolgono l'intera classe come risorsa inclusiva, coerentemente col paradigma dell'inclusione centrato sul contesto e non solo sul singolo alunno. (Inclusione — Insegnante di sostegno / didattica inclusiva)
26. Nella scuola dell'infanzia e nel primo ciclo, il docente di sostegno opera in regime di:
Anche nella scuola dell'infanzia e nel primo ciclo vale il principio di contitolarità stabilito dalla L.104/1992: il docente di sostegno condivide la responsabilità della sezione/classe. (Inclusione — Insegnante di sostegno (L.104/1992, art. 13))
27. Un genitore chiede al dirigente scolastico perché il figlio con disabilità non abbia un rapporto 1 a 1 esclusivo con il docente di sostegno durante tutte le ore di lezione. La risposta più corretta, coerente con la normativa, è che:
Il docente di sostegno è una risorsa per l'inclusione dell'alunno nel gruppo classe; un rapporto esclusivamente individuale e continuativo sarebbe in contrasto con la logica inclusiva e con la contitolarità. (Inclusione — Insegnante di sostegno / didattica inclusiva)
28. Il D.Lgs 66/2017 reca:
Il D.Lgs 66/2017 attua la delega dell'art.1, commi 180-181 lett. c) della L.107/2015 in materia di inclusione scolastica degli studenti con disabilità. (Inclusione — D.Lgs 66/2017 (art. 1))
29. Il D.Lgs 66/2017 è stato modificato e integrato da:
Il D.Lgs 96/2019 è il decreto correttivo che ha modificato e integrato il D.Lgs 66/2017, in particolare su Profilo di Funzionamento, PEI e gruppi di lavoro. (Inclusione — D.Lgs 66/2017 e correttivo D.Lgs 96/2019)
30. Nel quadro del D.Lgs 66/2017, il Profilo di Funzionamento:
Il Profilo di Funzionamento, elaborato dall'unità di valutazione multidisciplinare su base ICF, sostituisce i precedenti documenti di Diagnosi Funzionale e Profilo Dinamico Funzionale. (Inclusione — D.Lgs 66/2017 (art. 5))
31. L'acronimo GLO, introdotto dal D.Lgs 66/2017, indica:
Il GLO è il Gruppo di Lavoro Operativo, costituito a livello di singolo alunno per l'elaborazione e l'approvazione del PEI. (Inclusione — D.Lgs 66/2017 (art. 9))
32. L'acronimo GLI, introdotto dal D.Lgs 66/2017, indica:
Il GLI opera a livello di istituto, presieduto dal dirigente scolastico, e supporta il collegio dei docenti nella definizione e attuazione del Piano per l'Inclusione. (Inclusione — D.Lgs 66/2017 (art. 8))
33. Un dirigente scolastico deve convocare il gruppo che, a livello di singolo alunno, elabora e approva il PEI con la partecipazione della famiglia. Deve convocare:
Il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) opera a livello di singolo alunno ed elabora, con la famiglia e le figure professionali coinvolte, il PEI. (Inclusione — D.Lgs 66/2017 (art. 9))
34. Il collegio dei docenti di un istituto deve approvare la proposta del Piano per l'Inclusione predisposta a livello di scuola. Tale proposta è elaborata da:
Il GLI, a livello di istituto, elabora la proposta di Piano per l'Inclusione da sottoporre al collegio dei docenti, nell'ambito del PTOF. (Inclusione — D.Lgs 66/2017 (art. 8))
35. Il GIT, previsto dal D.Lgs 66/2017, opera a livello di ambito territoriale e ha, tra le sue funzioni principali, quella di:
Il GIT (Gruppo per l'Inclusione Territoriale) supporta le istituzioni scolastiche nella quantificazione delle risorse di sostegno, sulla base delle proposte di PEI. (Inclusione — D.Lgs 66/2017 (art. 9))