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🤝 Inclusione: disabilità e sostegno (L.104/92, D.Lgs 66/2017)

Il quadro giuridico dell'inclusione scolastica

La Legge 104/1992 è la legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità. Sancisce il diritto all'educazione e all'istruzione nelle sezioni e classi comuni di ogni ordine e grado (art. 12) e affida ai docenti di sostegno un ruolo di contitolarità con i docenti curricolari (art. 13): non una delega esclusiva, ma una corresponsabilità educativa e didattica condivisa da tutto il consiglio di classe, con diritto di voto per tutti gli alunni in sede di scrutinio.

Il D.Lgs 66/2017, attuativo della delega della Legge 107/2015 e successivamente modificato dal decreto correttivo D.Lgs 96/2019, ha aggiornato il sistema introducendo il Profilo di Funzionamento su base ICF, che sostituisce la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale. Ha inoltre ridefinito i gruppi di lavoro per l'inclusione: il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo), a livello di singolo alunno, elabora e approva il PEI con la famiglia e le figure professionali coinvolte; il GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione), a livello di istituto, supporta il collegio dei docenti nella definizione del Piano per l'Inclusione; il GIT e il GLIR operano rispettivamente a livello territoriale e regionale, in particolare per la quantificazione delle risorse di sostegno.

Alla base di questo impianto vi è il modello ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, OMS 2001), che adotta una prospettiva bio-psico-sociale: il funzionamento della persona è l'esito dinamico dell'interazione tra condizioni di salute e fattori contestuali, ambientali e personali, che possono agire da barriere o da facilitatori. È su questa base che si redige il PEI (Piano Educativo Individualizzato), documento riservato agli alunni con disabilità certificata ai sensi della L.104/1992, da tenere distinto dal PDP (Piano Didattico Personalizzato), previsto invece dalla Legge 170/2010 per gli alunni con DSA. Il modello nazionale di PEI e le relative Linee Guida sono stati adottati con il Decreto Interministeriale 182/2020.

Sul piano pedagogico, il passaggio dal paradigma dell'integrazione a quello dell'inclusione segna uno spostamento di prospettiva: non è più solo la persona con disabilità ad adattarsi al contesto scolastico, ma è il contesto — l'ambiente, la didattica, l'organizzazione della classe — a trasformarsi per rispondere ai bisogni di tutti gli alunni. Strumenti come il cooperative learning, il peer tutoring, l'Universal Design for Learning e le tecnologie assistive diventano così leve di un'inclusione che coinvolge l'intero gruppo classe, in coerenza con l'Index for Inclusion di Booth e Ainscow.

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Preguntas de muestra (35)

1. La Legge 104/1992 è definita 'legge quadro' perché:

  1. Disciplina esclusivamente l'organizzazione della scuola dell'infanzia
  2. Regola il funzionamento degli esami di Stato del secondo ciclo
  3. Detta i principi generali su assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone con disabilità, da attuare con norme successive
  4. Stabilisce il trattamento economico del personale docente di sostegno

La L.104/1992 è la legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, cornice generale poi specificata da decreti attuativi come il D.Lgs 66/2017. (Inclusione — Legge 104/1992 (L.104/1992, art. 1))

2. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992, la 'connotazione di gravità' della situazione di handicap rileva in particolare per:

  1. L'accesso a ulteriori misure e risorse di sostegno, comprese le ore aggiuntive
  2. L'esonero automatico dalla valutazione in tutte le discipline
  3. L'assegnazione automatica del giudizio di ammissione all'esame di Stato
  4. La sostituzione del PEI con il PDP

L'art.3 comma 3 definisce la situazione di gravità, che incide sulla quantità di risorse e misure di sostegno assegnate, non sull'esonero dalla valutazione. (Inclusione — Legge 104/1992 (L.104/1992, art. 3))

3. L'art. 12 della Legge 104/1992 sancisce il diritto all'educazione e all'istruzione della persona con disabilità:

  1. Solo nelle classi comuni della scuola primaria
  2. Solo in strutture scolastiche differenziate appositamente istituite
  3. Solo fino al termine del primo ciclo di istruzione
  4. Nelle sezioni di scuola dell'infanzia e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado, università compresa

L'art.12 riconosce il diritto all'istruzione nelle sezioni e classi comuni di ogni ordine e grado, incluso il livello universitario, superando la logica delle classi differenziali. (Inclusione — Legge 104/1992 (L.104/1992, art. 12))

4. Quale legge, precedente alla 104/1992, abolì le classi differenziali e avviò l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità nella scuola comune?

  1. Legge 118/1971
  2. Legge 517/1977
  3. Legge 328/2000
  4. Legge 170/2010

La Legge 517/1977 abolì le classi differenziali e introdusse la programmazione educativa individualizzata, ponendo le basi dell'integrazione poi consolidata dalla L.104/1992. (Inclusione — Legge 104/1992 (L.517/1977))

5. Un consiglio di classe deve elaborare il documento per uno studente con certificazione ai sensi della Legge 104/1992. Il documento da redigere è:

  1. Il PDP (Piano Didattico Personalizzato)
  2. Il PTOF d'istituto
  3. Il PEI (Piano Educativo Individualizzato)
  4. Il RAV d'istituto

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della L.104/1992 si redige il PEI; il PDP è invece lo strumento previsto per gli alunni con DSA e altri BES non certificati L.104. (Inclusione — Legge 104/1992 / PEI (D.Lgs 66/2017, art. 7))

6. Una famiglia chiede alla scuola di attivare per il figlio, con diagnosi di dislessia (nessuna certificazione L.104), misure compensative e dispensative. Lo strumento corretto è:

  1. Il PDP, previsto dalla Legge 170/2010
  2. Il PEI, previsto dalla Legge 104/1992
  3. Il Profilo di Funzionamento, previsto dal D.Lgs 66/2017
  4. Il Piano per l'Inclusione d'istituto

Per gli alunni con DSA (Legge 170/2010) si predispone il PDP con misure compensative e dispensative; il PEI riguarda invece gli alunni con disabilità certificata L.104/1992. (Inclusione — Legge 104/1992 / L.170/2010)

7. Nel testo della Legge 104/1992, i docenti di sostegno, rispetto alla sezione o classe in cui operano:

  1. Sono titolari esclusivamente del rapporto con il singolo alunno certificato
  2. Partecipano alla programmazione solo su invito facoltativo del consiglio di classe
  3. Sono equiparati, ai fini della valutazione, al personale educativo assistenziale
  4. Assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano

L'art.13 comma 6 della L.104/1992 stabilisce che gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e classi in cui operano, partecipando alla programmazione e valutazione di tutti gli alunni. (Inclusione — Legge 104/1992 (L.104/1992, art. 13))

8. Quale delle seguenti affermazioni sulla Legge 104/1992 è ERRATA?

  1. È la legge-quadro sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità
  2. È stata integralmente abrogata e sostituita dal D.Lgs 66/2017
  3. Ha affermato il diritto all'istruzione della persona con disabilità nelle classi comuni
  4. Ha previsto la figura del docente di sostegno con funzioni di contitolarità

La L.104/1992 resta vigente come legge-quadro; il D.Lgs 66/2017 (con il correttivo 96/2019) ne ha attuato e aggiornato l'applicazione in ambito scolastico, senza abrogarla integralmente. (Inclusione — Legge 104/1992 (L.104/1992))

9. La sigla GLH, utilizzata nel quadro della Legge 104/1992 prima delle riforme del 2017, indicava:

  1. Il Gruppo di Lavoro sull'Inclusione Territoriale
  2. Il documento di valutazione finale dell'alunno con disabilità
  3. Il Gruppo di Lavoro Handicap, poi ridenominato GLO/GLI dal D.Lgs 66/2017
  4. L'unità di valutazione multidisciplinare dell'ASL

I Gruppi di Lavoro Handicap (GLH, a livello di istituto e operativo) erano previsti dalla L.104/1992; il D.Lgs 66/2017 li ha ridefiniti nelle attuali denominazioni GLI (istituto) e GLO (singolo alunno). (Inclusione — Legge 104/1992 / D.Lgs 66/2017)

10. Un dirigente scolastico deve garantire la continuità didattica del docente di sostegno per un alunno con disabilità certificata. Tale principio trova fondamento specifico in:

  1. D.Lgs 66/2017, art. 14
  2. Legge 104/1992, art. 14
  3. Legge 170/2010, art. 5
  4. D.Lgs 62/2017, art. 2

L'art. 14 del D.Lgs 66/2017, rubricato 'Continuità del progetto educativo e didattico', disciplina la continuità del docente di sostegno per l'alunno con disabilità; l'art. 14 della L.104/1992 riguarda più in generale le modalità di attuazione dell'integrazione. (Inclusione — D.Lgs 66/2017 (art. 14))

11. Secondo la Legge 104/1992, la diagnosi funzionale, nell'impianto originario della legge, era:

  1. Il documento redatto dal solo docente di sostegno
  2. Il modello nazionale di PEI introdotto nel 2020
  3. La certificazione di DSA prevista dalla Legge 170/2010
  4. Il documento clinico, elaborato dall'unità sanitaria, che descriveva le condizioni psicofisiche dell'alunno funzionali alla programmazione

Nell'impianto storico della L.104/1992 la diagnosi funzionale, redatta dall'unità sanitaria, descriveva le condizioni psicofisiche dell'alunno; oggi è sostituita dal Profilo di Funzionamento su base ICF (D.Lgs 66/2017). (Inclusione — Legge 104/1992 (L.104/1992, art. 12))

12. In una scuola secondaria, i genitori di un alunno con disabilità (art. 3, L.104/1992) chiedono se il figlio possa sostenere l'esame di Stato con prove adattate coerenti con il PEI. La disciplina delle prove d'esame per gli studenti con disabilità (prove equipollenti o differenziate) trova fondamento generale in:

  1. Il solo Piano per l'Inclusione d'istituto
  2. La Legge 104/1992 e la relativa normativa sugli esami di Stato coordinata con il PEI
  3. Il Profilo di Funzionamento, che sostituisce integralmente il giudizio della commissione
  4. Il PDP, applicabile anche in assenza di certificazione

La normativa sugli esami di Stato, coordinata con la L.104/1992, prevede per gli studenti con disabilità prove equipollenti (con valore ai fini del titolo di studio) oppure prove differenziate coerenti col PEI (che danno luogo all'attestato di credito formativo). (Inclusione — Legge 104/1992 (L.104/1992, art. 16))

13. L'art. 13 della Legge 104/1992, in tema di integrazione scolastica, prevede tra l'altro:

  1. L'affidamento esclusivo dell'alunno con disabilità al solo personale educativo assistenziale
  2. L'obbligo di frequenza in strutture scolastiche separate per garantire cure specialistiche
  3. La programmazione coordinata tra scuola, servizi sanitari, enti locali e famiglia
  4. La sostituzione del consiglio di classe con l'unità di valutazione multidisciplinare

L'art.13 valorizza la programmazione coordinata tra scuola, servizi sociosanitari, enti locali e famiglia come condizione dell'integrazione scolastica. (Inclusione — Legge 104/1992 (L.104/1992, art. 13))

14. Un docente curricolare ritiene che la gestione dell'alunno con disabilità sia compito esclusivo del docente di sostegno e si disinteressa della sua programmazione. Tale atteggiamento è in contrasto con:

  1. Il principio di contitolarità e corresponsabilità sancito dalla Legge 104/1992
  2. Le norme sulla valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria
  3. Il Piano Nazionale Scuola Digitale
  4. Le Linee guida per l'educazione civica

La L.104/1992 (art.13) stabilisce che il docente di sostegno è contitolare della classe: la responsabilità educativa e didattica dell'alunno con disabilità è condivisa da tutto il consiglio di classe, non delegata al solo insegnante di sostegno. (Inclusione — Legge 104/1992 (L.104/1992, art. 13))

15. Il docente di sostegno, secondo il quadro normativo vigente, è assegnato:

  1. Esclusivamente all'alunno con disabilità, con rapporto individuale
  2. Al solo ambito extrascolastico pomeridiano
  3. Al dirigente scolastico, come figura di staff
  4. Alla classe, non al singolo alunno, pur specializzandosi sul caso specifico

Il docente di sostegno è assegnato alla classe/sezione ed è contitolare con i docenti curricolari; questo evita la delega esclusiva della relazione educativa al singolo alunno. (Inclusione — Insegnante di sostegno (L.104/1992, art. 13))

16. Il principio di 'corresponsabilità educativa' applicato al sostegno scolastico implica che:

  1. Solo il docente di sostegno può valutare l'alunno con disabilità
  2. L'inclusione dell'alunno con disabilità è responsabilità condivisa da tutto il consiglio di classe, non solo del docente di sostegno
  3. Il docente di sostegno sostituisce il docente curricolare nelle materie in cui l'alunno ha difficoltà
  4. La famiglia è responsabile esclusiva della definizione degli obiettivi didattici

La corresponsabilità implica che l'intero team docente/consiglio di classe condivide la responsabilità didattico-educativa dell'alunno con disabilità, superando la logica della 'delega' al solo sostegno. (Inclusione — Insegnante di sostegno (L.104/1992, art. 13))

17. Quale delle seguenti pratiche è CONTRARIA al principio di contitolarità del docente di sostegno?

  1. Coinvolgere il docente di sostegno nella programmazione didattica della classe
  2. Attribuire al docente di sostegno diritto di voto per tutti gli alunni della classe in sede di scrutinio
  3. Delegare in via esclusiva al docente di sostegno la gestione e la valutazione dell'alunno con disabilità
  4. Prevedere momenti di codocenza tra insegnante curricolare e insegnante di sostegno

La delega esclusiva al docente di sostegno contraddice il principio di contitolarità e corresponsabilità stabilito dalla L.104/1992, che prevede una gestione condivisa da tutto il consiglio di classe. (Inclusione — Insegnante di sostegno (L.104/1992, art. 13))

18. In sede di scrutinio, il docente di sostegno contitolare della classe:

  1. Ha diritto di voto per tutti gli alunni della classe, non solo per l'alunno con disabilità
  2. Ha diritto di voto esclusivamente per l'alunno con disabilità
  3. Non ha diritto di voto, ma solo funzione consultiva
  4. Vota solo se l'alunno con disabilità consegue la sufficienza in tutte le materie

In quanto contitolare della classe, il docente di sostegno partecipa a pieno titolo alla valutazione di tutti gli alunni, non solo di quello con disabilità certificata. (Inclusione — Insegnante di sostegno (L.104/1992, art. 13))

19. La differenza tra 'didattica speciale' e semplice 'assistenza' svolta dal docente di sostegno consiste nel fatto che la didattica speciale:

  1. Coincide integralmente con le mansioni dell'assistente educativo
  2. Si applica solo agli alunni con disabilità sensoriale
  3. Sostituisce la valutazione sommativa con la sola osservazione
  4. È competenza professionale specifica orientata a progettare percorsi di apprendimento personalizzati, non riducibile a mera assistenza materiale

La didattica speciale è un ambito pedagogico-professionale che elabora strategie e mediatori didattici specifici per l'apprendimento, distinto dall'assistenza materiale svolta da altre figure (es. assistente educativo). (Inclusione — Insegnante di sostegno (didattica speciale))

20. Il passaggio dal paradigma dell''integrazione' a quello dell''inclusione' scolastica comporta, in sintesi, che:

  1. L'alunno con disabilità viene inserito in una classe separata per ricevere attenzioni specifiche
  2. Non è più solo l'alunno con disabilità ad adattarsi al contesto scolastico: è il contesto che si trasforma per rispondere ai bisogni di tutti
  3. Il PEI viene sostituito dal PDP per tutti gli alunni con BES
  4. Il docente di sostegno diventa l'unico responsabile della classe

L'inclusione (paradigma promosso dal D.Lgs 66/2017 e dal modello ICF) sposta l'attenzione dal singolo alunno al contesto, che deve rimuovere barriere e valorizzare facilitatori per tutti. (Inclusione — Integrazione vs inclusione (D.Lgs 66/2017))

21. Rispetto all''integrazione', il paradigma dell''inclusione' si distingue in particolare perché:

  1. Riguarda esclusivamente gli alunni con certificazione L.104/1992
  2. È sinonimo esatto di individualizzazione didattica
  3. Guarda alla globalità del gruppo classe e dell'ambiente di apprendimento, non solo all'alunno certificato
  4. Prevede l'abolizione della figura del docente di sostegno

L'inclusione è un paradigma di sistema che coinvolge l'intero contesto scolastico e tutti gli alunni, superando la logica dell'integrazione centrata sul singolo alunno con disabilità. (Inclusione — Integrazione vs inclusione (D.Lgs 66/2017))

22. Un docente afferma che 'inclusione' e 'integrazione' sono sinonimi intercambiabili. Tale affermazione è:

  1. Imprecisa, perché la letteratura pedagogica e la normativa distinguono i due paradigmi in base al soggetto che si adatta (persona vs contesto)
  2. Corretta, perché entrambi i termini indicano l'inserimento fisico dell'alunno in classe
  3. Corretta, perché la normativa italiana ha eliminato il termine 'integrazione'
  4. Imprecisa, perché 'inclusione' riguarda solo gli alunni stranieri

Integrazione e inclusione descrivono paradigmi distinti: la prima centrata sull'adattamento della persona, la seconda sulla trasformazione del contesto per rispondere ai bisogni di tutti. (Inclusione — Integrazione vs inclusione)

23. L'Index for Inclusion di Booth e Ainscow è uno strumento che:

  1. Sostituisce il PEI come documento individuale obbligatorio
  2. È un test diagnostico clinico per la certificazione della disabilità
  3. È il modello ministeriale di Piano per l'Inclusione previsto dal D.Lgs 66/2017
  4. Guida le scuole nell'autovalutazione e nello sviluppo di culture, politiche e pratiche inclusive

L'Index for Inclusion è uno strumento internazionale di autovalutazione e sviluppo per le scuole, orientato a promuovere culture, politiche e pratiche inclusive a livello di istituto. (Inclusione — Integrazione vs inclusione (Index for Inclusion, Booth & Ainscow))

24. Le tecnologie assistive nella didattica inclusiva hanno lo scopo primario di:

  1. Sostituire integralmente il ruolo del docente di sostegno
  2. Compensare o superare barriere funzionali, favorendo autonomia e partecipazione dell'alunno con disabilità
  3. Essere utilizzate solo in sede di esame di Stato
  4. Certificare la condizione di disabilità dell'alunno

Le tecnologie assistive sono strumenti e ausili che compensano limitazioni funzionali, favorendo l'autonomia, la comunicazione e la partecipazione dell'alunno, in coerenza col modello bio-psico-sociale. (Inclusione — Insegnante di sostegno / tecnologie assistive)

25. Un consiglio di classe utilizza il cooperative learning e il tutoring tra pari anche come leve per l'inclusione dell'alunno con disabilità. Questa scelta è coerente con:

  1. L'obbligo normativo di sostituire il PEI con attività di gruppo
  2. La necessità di esonerare l'alunno con disabilità dalla valutazione
  3. L'idea che l'inclusione richieda strategie didattiche che coinvolgano l'intero gruppo classe, non solo interventi individuali
  4. Il principio secondo cui solo il docente di sostegno può condurre attività didattiche con l'alunno

Strategie come cooperative learning e peer tutoring coinvolgono l'intera classe come risorsa inclusiva, coerentemente col paradigma dell'inclusione centrato sul contesto e non solo sul singolo alunno. (Inclusione — Insegnante di sostegno / didattica inclusiva)

26. Nella scuola dell'infanzia e nel primo ciclo, il docente di sostegno opera in regime di:

  1. Contitolarità con i docenti di sezione o di classe
  2. Autonomia gerarchica superiore rispetto agli altri docenti
  3. Dipendenza funzionale esclusiva dall'ASL
  4. Subordinazione all'assistente educativo

Anche nella scuola dell'infanzia e nel primo ciclo vale il principio di contitolarità stabilito dalla L.104/1992: il docente di sostegno condivide la responsabilità della sezione/classe. (Inclusione — Insegnante di sostegno (L.104/1992, art. 13))

27. Un genitore chiede al dirigente scolastico perché il figlio con disabilità non abbia un rapporto 1 a 1 esclusivo con il docente di sostegno durante tutte le ore di lezione. La risposta più corretta, coerente con la normativa, è che:

  1. La normativa vieta espressamente la presenza del docente di sostegno accanto all'alunno
  2. Il rapporto 1 a 1 è sempre obbligatorio per legge
  3. Solo gli alunni con disabilità sensoriale hanno diritto al docente di sostegno
  4. Il docente di sostegno è una risorsa della classe, orientata a favorire l'inclusione e la partecipazione dell'alunno anche nelle attività comuni, non un rapporto individuale continuativo

Il docente di sostegno è una risorsa per l'inclusione dell'alunno nel gruppo classe; un rapporto esclusivamente individuale e continuativo sarebbe in contrasto con la logica inclusiva e con la contitolarità. (Inclusione — Insegnante di sostegno / didattica inclusiva)

28. Il D.Lgs 66/2017 reca:

  1. La disciplina della valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo
  2. Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, attuative della delega della Legge 107/2015
  3. Il riordino degli istituti tecnici e professionali
  4. La disciplina del sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni

Il D.Lgs 66/2017 attua la delega dell'art.1, commi 180-181 lett. c) della L.107/2015 in materia di inclusione scolastica degli studenti con disabilità. (Inclusione — D.Lgs 66/2017 (art. 1))

29. Il D.Lgs 66/2017 è stato modificato e integrato da:

  1. La Legge 92/2019 sull'educazione civica
  2. Il D.Lgs 62/2017 sulla valutazione
  3. Il D.Lgs 96/2019, decreto correttivo
  4. Il DPR 80/2013 sul sistema di valutazione

Il D.Lgs 96/2019 è il decreto correttivo che ha modificato e integrato il D.Lgs 66/2017, in particolare su Profilo di Funzionamento, PEI e gruppi di lavoro. (Inclusione — D.Lgs 66/2017 e correttivo D.Lgs 96/2019)

30. Nel quadro del D.Lgs 66/2017, il Profilo di Funzionamento:

  1. Sostituisce la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale, ed è redatto su base ICF
  2. È redatto esclusivamente dal docente di sostegno
  3. Coincide con il PEI, di cui è solo un'altra denominazione
  4. Riguarda solo gli alunni con DSA

Il Profilo di Funzionamento, elaborato dall'unità di valutazione multidisciplinare su base ICF, sostituisce i precedenti documenti di Diagnosi Funzionale e Profilo Dinamico Funzionale. (Inclusione — D.Lgs 66/2017 (art. 5))

31. L'acronimo GLO, introdotto dal D.Lgs 66/2017, indica:

  1. Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione a livello di istituto
  2. Il Gruppo Interistituzionale Regionale
  3. Il Gruppo per l'Inclusione Territoriale
  4. Il Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione, costituito per ciascun alunno con disabilità

Il GLO è il Gruppo di Lavoro Operativo, costituito a livello di singolo alunno per l'elaborazione e l'approvazione del PEI. (Inclusione — D.Lgs 66/2017 (art. 9))

32. L'acronimo GLI, introdotto dal D.Lgs 66/2017, indica:

  1. Il Gruppo di Lavoro Operativo per il singolo alunno
  2. Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, costituito a livello di istituto scolastico
  3. Il Gruppo Interistituzionale Regionale competente sulle risorse
  4. L'unità di valutazione multidisciplinare dell'ASL

Il GLI opera a livello di istituto, presieduto dal dirigente scolastico, e supporta il collegio dei docenti nella definizione e attuazione del Piano per l'Inclusione. (Inclusione — D.Lgs 66/2017 (art. 8))

33. Un dirigente scolastico deve convocare il gruppo che, a livello di singolo alunno, elabora e approva il PEI con la partecipazione della famiglia. Deve convocare:

  1. Il GLI
  2. Il GIT
  3. Il GLO
  4. Il GLIR

Il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) opera a livello di singolo alunno ed elabora, con la famiglia e le figure professionali coinvolte, il PEI. (Inclusione — D.Lgs 66/2017 (art. 9))

34. Il collegio dei docenti di un istituto deve approvare la proposta del Piano per l'Inclusione predisposta a livello di scuola. Tale proposta è elaborata da:

  1. Il GLI
  2. Il GLO
  3. L'unità di valutazione multidisciplinare
  4. Il GIT

Il GLI, a livello di istituto, elabora la proposta di Piano per l'Inclusione da sottoporre al collegio dei docenti, nell'ambito del PTOF. (Inclusione — D.Lgs 66/2017 (art. 8))

35. Il GIT, previsto dal D.Lgs 66/2017, opera a livello di ambito territoriale e ha, tra le sue funzioni principali, quella di:

  1. Redigere il PEI di ciascun alunno con disabilità
  2. Certificare la disabilità ai fini scolastici
  3. Approvare il PTOF di istituto
  4. Proporre la quantificazione delle risorse di sostegno da assegnare alle scuole del territorio

Il GIT (Gruppo per l'Inclusione Territoriale) supporta le istituzioni scolastiche nella quantificazione delle risorse di sostegno, sulla base delle proposte di PEI. (Inclusione — D.Lgs 66/2017 (art. 9))

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